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Spesometro 2017

Spesometro 2017

Novità Spesometro 2017

La modifica dell’art.21 del D.L. n.78/2010 definisce le nuove modalità di trasmissione per l’invio telematico delle fatture emesse e ricevute a fini d’IVA, stabilendo 2 invii semestrali attraverso invio telematico.

La Legge di Stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ‐art. 1, comma 953), aveva stabilito che “l’obbligo di comunicare le operazioni attraverso lo Spesometro è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175” e che negli anni successivi i comunicati dell’Agenzia delle Entrate lo avevano confermato.

Sembra invece che da quest’anno lo Spesometro debba essere oggetto di un invio separato, includendo le fatture ricevute dal soggetto titolare di Partita IVA.

I soggetti obbligati allo Spesometro 2017 e quindi alla comunicazione dei dati fatture emesse e ricevute 2017, sono tutti i soggetti passivi IVA.

Per quest’ultimo anno il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2017 ha stabilito che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione le amministrazioni pubbliche e quelle autonome e, recependo le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, ha limitato l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA alle sole fatture emesse e ricevute.

I dati da comunicare per ciascuna fattura emessa o ricevuta nello Spesometro 2017, sono:

  • Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
  • Data e numero della fattura
  • Base imponibile
  • Aliquota applicata
  • Imposta
  • Tipologia di operazione

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare:

  • Le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili);
  • Le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
  • Operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72;
  • Le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni).Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni UE;
  • Le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.

Sono esonerati dallo spesometro:

  • I contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta dalla Finanziaria 2015);
  • I contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L’esonero non opera se, in corso d’anno, viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime agevolato.

Con il Comunicato stampa del 24.03.2017 l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’esonero, come lo scorso anno, per:

  • I commercianti al minuto e soggetti equiparati, che consente di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle fatture di importo inferiore a 3.000 Euro (al netto IVA);
  • I tour operator, che consente di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 Euro (al lordo dell’Iva).

Maggiori informazioni e specifiche sulle modalità di trasmissione al sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it

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